Il titolare della carta di credito ha diritto al rimborso delle spese addebitategli sulla propria carta di credito, qualora ne contesti la paternità, in virtù del dettato normativo del decreto legislativo n. 11/2010.
In caso di contestazione da parte del titolare per un prelievo indebito infatti, il mancato rimborso da parte della banca della somma prelevata indebitamente, risulta illegittimo. Ed invero, quando l’utilizzatore di servizi a pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione a pagamento, il prestatore del servizio è tenuto al rimborso, salvo che non provi il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore.
Lo stesso decreto prevede inoltre che il titolare della carta di credito ha diritto al rimborso delle spese contestate anche quando l’operazione di prelievo sia avvenuta tramite utilizzazione del codice di accesso. Quindi quand’anche l’operazione sarebbe avvenuta apparentemente in modo normale, l’eccezione del correntista in ordine all’uso fraudolento della carta è comunque idonea a far nascere il suo diritto al rimborso.
Avv. Renato Caruso
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