In tema di affido dei figli, la giurisprudenza di merito ormai, in linea con il principio dell’affido condiviso, tende a preferire la scelta dell’affidamento paritetico, ossia in pari misura tra il padre e la madre al fine di garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e consentire altresì ai genitori di mantenere una continuità nella gestione dei figli minori anche dopo la disgregazione del nucleo familiare.
Con la ordinanza n. 19323/2020 la Cassazione ha tuttavia chiarito che l’affidamento condiviso non si traduce sempre in tempi di permanenza paritetici con i due genitori, poiché occorre valutare nel caso concreto quale sia effettivamente la situazione più consona al minore e quella che gli consenta una crescita psicofisica serena ed armoniosa.
In regime di affido condiviso, è quindi ben possibile che il Giudice di merito disponga tempi di permanenza diversi tra i genitori se questo assetto consente una maggiore realizzazione dell’interesse del minore.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori avrebbe imposto al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione e che pertanto era giustificata la collocazione prevalente presso un genitore.
In conclusione, quindi, se da un lato è vero che l’affido condiviso, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare in via generale una frequentazione dei genitori possibilmente paritaria (che resta, ricordiamolo, la scelta preferibile) dall’altro lato è però altrettanto vero che – nell’interesse del minore ed in presenza di ragioni oggettive che possano ostacolare la sua sana e serena crescita psicofisica – il giudice possa individuare un assetto di frequentazione diverso e non necessariamente paritario.
Avv. Renato Caruso
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