26 Novembre 2021 Renato Caruso

La natura dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e quella dell’assegno in favore dei figli: differenze e conseguenze in ordine alla loro compensabilità con altri crediti

Come noto, in sede di separazione o divorzio, il giudice dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli ed, eventualmente, uno in favore dell’ex coniuge.

La natura degli obblighi disposti nei confronti della prole e del coniuge è tuttavia diversa e, talvolta, tale diversità risulta essere di non poco conto, soprattutto quando si verifichi, in capo al coniuge obbligato, l’insorgenza di un “controcredito” astrattamente compensabile con quello vantato dall’avente diritto al sostentamento economico mensile.

Infatti da ora, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge è compensabile con un qualsiasi altro controcredito vantato dall’altro coniuge.

A stabilirlo è la recente sentenza n. 9686/2020 della Suprema Corte.

La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione promossa dal marito nei confronti della ex moglie che aveva azionato, in via esecutiva, i propri crediti derivanti dall’assegno di mantenimento. Sosteneva il marito, con l’opposizione, di aver diritto a compensare il credito della moglie con quello da lui vantato per aver estinto, con denaro proprio, il mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi per l’acquisto della casa coniugale di proprietà comune.

Il Tribunale, in primo grado, accoglieva l’opposizione formulata dall’ex marito e condannava la ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione.

La Corte d’Appello confermava poi la decisione del giudice di prime cure ed avverso tale decisione l’indomita moglie proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte però rigettava il ricorso e ribadiva il principio secondo il quale il credito vantato dall’ex moglie non aveva natura strettamente alimentare.

In sostanza i giudici di legittimità, con la richiamata sentenza hanno messo in luce la differente natura dei crediti vantati dal coniuge a titolo di mantenimento e quelli in favore dei figli, evidenziando la ratio di tale diversità e i principi giuridici ad essa sottesi, stabilendo quando l’istituto della compensazione – che opera quando i debiti di due soggetti obbligati l’uno verso l’altro si estinguono per le quantità corrispondenti – risulta possibile.

Ed invero, secondo il combinato disposto degli artt. 1246 c.c. e 447 c.c., i debiti alimentari non sono soggetti a compensazione, come la stessa tradizione latina conferma “Debitum ex causa victuali non compensatur”.

Ma la Corte basa la propria decisione ponendo in luce quale sia la differenza dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge rispetto a quella in favore dei figli, partendo dal principio di responsabilità genitoriale, ossia il complesso dei diritti ed obblighi gravanti sui genitori nei confronti dei figli, che siano essi minorenni o maggiorenni non ancora economicamente sufficienti.

E, richiamando precedenti e già consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ribadisce che il credito relativo al mantenimento dei figli presuppone uno stato di bisogno strutturale in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento, ed è pertanto un credito propriamente alimentare.

Viceversa ben diversa appare la natura dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie.

La Corte di Cassazione evidenzia che, poiché tale credito non trova la sua fonte legale nello stato di bisogno in cui versa un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni, bensì nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, non può in alcun modo rientrare nei crediti cd. “alimentari”, per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo, n. 5 e 447 c.c. non opera la compensazione legale.

La portata e il perimetro più ampio dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, che non si limita a soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli ma bisogni derivanti da vincoli solidaristici, ha fatto sì, invece, che la compensazione in sede giudiziale sia stata possibile.

In conclusione, per quanto riguarda l’istituto della compensazione relativa all’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, è ormai senza dubbio pacifico l’orientamento giurisprudenziale secondo cui a tale credito, azionato in via esecutiva, può essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c, un controcredito certo, liquido ed esigibile vantato dall’altro coniuge.

Fermo rimane, di contro, l’orientamento sempre stato ben noto, secondo cui il credito dovuto a titolo di mantenimento per i figli, in nessun caso può essere compensato con dei controcrediti, essendo quello, indubbiamente, di carattere alimentare.

Avv. Renato Caruso

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